Il Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123

8 Aprile 2022

Il Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123 per il controllo specifico degli alimenti

Decreto legislativo 3 marzo 1993

Ecco il testo integrale del Decreto Legislativo 3 marzo 1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’art. 52 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l’attuazione della direttiva 89/397/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1marzo 1993;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni e finalità

  1. Ai sensi del presente decreto per controllo ufficiale dei prodotti alimentari, di seguito definito controllo, si intendono le attività di cui al comma 3 svolte dai competenti organi su:
    a) i prodotti alimentari, ivi compresi gli alimenti destinati ad un’alimentazione particolare;
    b) gli additivi alimentari, le vitamine, i sali minerali inclusi i sali degli oligoelementi e gli altri additivi destinati ad essere venduti in quanto tali;
    c) i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti di cui alle lettere a) e b).
  2. Il controllo ha la finalità di assicurare la conformità dei prodotti di cui al comma 1 alle disposizioni dirette a prevenire i rischi per la pubblica salute, a proteggere gli interessi dei consumatori, tra cui quelli inerenti la corretta informazione, e ad assicurare la lealtà delle transazioni commerciali.
  3. Il controllo di cui al comma 1 consiste in una o più delle seguenti operazioni:
    a) l’ispezione;
    b) il prelievo di campioni;
    c) l’analisi dei campioni prelevati;
    d) il controllo dell’igiene del personale;
    e) l’esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere;
    f) l’esame dei sistemi di verifica eventualmente installati
    dall’impresa e dei relativi risultati.
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei prodotti di cui al comma 1 destinati:
    a) ad essere commercializzati nel territorio nazionale;
    b) ad essere spediti in altro Stato membro delle Comunità europee;
    c) ad essere esportati.
  5. Il controllo riguarda tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, della lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione, del commercio e dell’importazione.

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